ARTICOLO VIII 1. Le Parti concordano sui principi seguenti:
- a)I dati richiesti da uno o dall'altro Ministero della Difesa appartengono al Ministero della Difesa che ne ha richiesta la programmazione.
- b)Per gli altri dati:
- i)la Parte francese e' proprietaria dei dati generati dalla componente ottica,
- ii)la Parte italiana e' proprietaria dei dati generati dalla componente radar. 2. Distribuzione civile e commerciale: In conformita' alle disposizioni comuni sull'utilizzo dei dati, di cui all'Articolo V, ai fini della distribuzione e della commercializzazione dei prodotti derivati dal sistema satellitare duale, le Parti definiscono nel corso della Fase 1 una politica comune di distribuzione. Ciascuna delle Parti designa un organismo incaricato di' assicurare l'interfaccia con gli utilizzatori civili e commerciali, cosi' come di' elaborare, promuovere e distribuire i dati destinati agli utenti civili e commerciali.
Testo vigente dal 31 gennaio 2004
