Ogni controversia relativa all'interpretazione od all'applicazione della presente Convenzione, che non abbia potuto essere regolata per via di negoziazioni diplomatiche o a mezzo della commissione consultiva indicata al precedente articolo, sara' sottoposta, a richiesta di una delle Parti, ad una Commissione di conciliazione incaricata di ricercare una soluzione del litigio e composta di un rappresentante dei Governo italiano e di un rappresentante del Governo francese. Nel caso in cui questi due rappresentanti non possano giungere a un regolamento nei tre mesi che seguono la data alla quale la controversia e' stata loro sottoposta, essi designeranno, di comune accordo, un nuovo membro scelto fra i cittadini di un terzo Stato. In mancanza d'accordo, nel termine di due mesi, sulla scelta di questo membro, una o l'altra Parte potra' domandare al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia di procedere alla designazione di un terzo membro della Commissione che assumera' allora le funzioni di Commissione di Arbitrato. Questa Commissione stabilira' il suo regolamento di procedura e statuira' a maggioranza dei voti dei suoi membri. La sua decisione sara' definitiva ed obbligatoria.

Testo vigente dal 13 aprile 1953

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urn:nir:stato:legge:1953-03-12;202~art12 · fonte del testo