1. - Ogni controversia fra le parti contraenti relativa all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione dovra', per quanto possibile, essere composta mediante negoziati diretti fra le parti. 2. - Qualsiasi controversia la cui soluzione non abbia potuto essere raggiunta attraverso negoziati diretti, verra' sottoposta, dalle parti in causa, alle parti contraenti riunite secondo le modalita' previste all'art. 17 della presente Convenzione, che esamineranno la controversia stessa e faranno le raccomandazioni del caso ai fini della soluzione. 3. - Le parti della controversia potranno convenire preventivamente di accettare le raccomandazioni delle parti contraenti.

Testo vigente dal 23 dicembre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-10-09;1104~art18 · fonte su Normattiva