[1]Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notifichera' agli Stati Membri del Consiglio e ad ogni Stato che abbia aderito alla presente Convenzione:

  • a)ogni firma;
  • b)il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione o di adesione;
  • c)ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione in conformita' dell'articolo 10;
  • d)ogni dichiarazione ricevuta in applicazione delle disposizioni dei paragrafi 2 e 3 dell'articolo 12;
  • e)ogni notifica ricevuta in applicazione delle disposizioni dell'articolo 13 e la data a partire dalla quale la denuncia avra' effetto.

[2]IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato la presente Convenzione.

[3]FATTO a Londra, il 6 maggio 1969, in francese ed inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sara' depositato negli Archivi del consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne trasmettera' copia conforme ad ogni Stato firmatario ed aderente.

[4]Visto, il Ministro per gli affari esteri MEDICI

Testo vigente dal 17 maggio 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-04-12;202~art14 · fonte su Normattiva