Art. 12 (Convenzione)
[1]Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notifichera' agli Stati membri del Consiglio e a ogni Stato che ha aderito alla presente Convenzione:
- a)ogni firma;
- b)il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione;
- c)ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione in conformita' al suo articolo 9;
- d)ogni dichiarazione ricevuta in applicazione delle disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 2 o del paragrafo 5 dell'articolo 3;
- e)ogni notificazione ricevuta in applicazione delle disposizioni dell'articolo 11 e la data in cui la denuncia produrra' i suoi effetti.
[2]IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale fine, hanno firmato la presente Convenzione.
[3]FATTO a Madrid, il 21 maggio 1980, in francese e in inglese, i due testi facendo ugualmente fede, in un solo esemplare che sara' depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne comunichera' copia certificata conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa e a ogni Stato invitato ad aderire alla presente Convenzione. (Seguono le firme).
Testo vigente dal 22 gennaio 1985
