[1]Il Segretario generale del Consiglio d'Europa notifichera' agli Stati membri del Consiglio e ad ogni altro Stato che abbia aderito alla presente convenzione:
- a)ogni firma;
- b)il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione o di adesione;
- c)ogni data di entrata in vigore della presente convenzione in base all'articolo 21;
- d)ogni notifica ricevuta in base alle disposizioni dell'articolo 1;
- e)ogni notifica ricevuta in base alle disposizioni dell'articolo 2;
- f)ogni dichiarazione ricevuta in base alle disposizioni dei paragrafi 2 e 3 dell'articolo 23;
- g)ogni informazione ricevuta in base alle disposizioni dei paragrafi 2 e 3 dell'articolo 24;
- h)ogni riserva formulata in base alle disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 25;
- i)il rinnovo di ogni riserva effettuato in base alle disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 25;
- j)il ritiro di ogni riserva effettuato in base alle disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 25;
- k)ogni notifica formulata in base alle disposizioni dell'articolo 26;
- l)ogni notifica ricevuta in base alle disposizioni dell'articolo 27 e la data in cui la denuncia avra' efficacia.
[2]IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato la presente convenzione.
[3]FATTO a Strasburgo, il 24 aprile 1967, in francese ed in inglese, entrambi i testi facenti egualmente fede, in un unico esemplare che sara' depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario generale del Consiglio d'Europa ne inviera' copia conforme ad ogni Stato firmatario ed aderente.
[4](seguono le firme)
[5]Visto, il Ministro per gli affari esteri MORO
Testo vigente dal 21 agosto 1974
