Art. 29 — Funzioni del depositario della Convenzione
[1]Il Segretario generale del Consiglio d'Europa notifichera' agli Stati membri del Consiglio d'Europa e ad ogni Stato che ha aderito alla presente Convenzione:
- a)ogni firma;
- b)il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione;
- c)ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione in conformita' all'articolo 23 (paragrafi 2 e 3);
- d)ogni dichiarazione ricevuta in applicazione delle disposizioni dell'articolo 1, paragrafi 2, 3 e 4;
- e)ogni dichiarazione ricevuta in applicazione delle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 5;
- f)ogni riserva formulata in applicazione delle disposizioni dell'articolo 16, paragrafo 2;
- g)ogni dichiarazione ricevuta in applicazione delle disposizioni dell'articolo 26, paragrafi 2 e 3;
- h)il ritiro di ogni riserva effettuato in applicazione delle disposizioni dell'articolo 27, paragrafo 2;
- i)ogni notificazione ricevuta in applicazione dell'articolo 28, paragrafo 1.
[2]In fede di che, i sottoscritti, debitamente all'uopo autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.
[3]Fatto a Strasburgo, il 15 marzo 1978, in lingua francese ed inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sara' depositato nell'archivio del Consiglio d'Europa. Il Segretario generale del Consiglio d'Europa ne comunichera' copia munita di certificazione di conformita' a ciascuno degli Stati firmatari ed aderenti.
[4](Seguono le firme).
Testo vigente dal 5 maggio 1983
