[1]Il Segretario generale del Consiglio d'Europa notifichera' agli Stati membri del Consiglio d'Europa e ad ogni Stato che ha aderito alla presente Convenzione:

  • a)ogni firma;
  • b)il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione;
  • c)ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione in conformita' all'articolo 23 (paragrafi 2 e 3);
  • d)ogni dichiarazione ricevuta in applicazione delle disposizioni dell'articolo 1, paragrafi 2, 3 e 4;
  • e)ogni dichiarazione ricevuta in applicazione delle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 5;
  • f)ogni riserva formulata in applicazione delle disposizioni dell'articolo 16, paragrafo 2;
  • g)ogni dichiarazione ricevuta in applicazione delle disposizioni dell'articolo 26, paragrafi 2 e 3;
  • h)il ritiro di ogni riserva effettuato in applicazione delle disposizioni dell'articolo 27, paragrafo 2;
  • i)ogni notificazione ricevuta in applicazione dell'articolo 28, paragrafo 1.

[2]In fede di che, i sottoscritti, debitamente all'uopo autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.

[3]Fatto a Strasburgo, il 15 marzo 1978, in lingua francese ed inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sara' depositato nell'archivio del Consiglio d'Europa. Il Segretario generale del Consiglio d'Europa ne comunichera' copia munita di certificazione di conformita' a ciascuno degli Stati firmatari ed aderenti.

[4](Seguono le firme).

Testo vigente dal 5 maggio 1983

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urn:nir:stato:legge:1983-03-21;149~art29 · fonte su Normattiva