[1]La presente Convenzione rimarra' in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente puo' denunciare la Convenzione, per via diplomatica, non prima che siano trascorsi cinque anni dalla sua entrata in vigore, notificandone la cessazione almeno sei mesi prima della fine dell'anno solare. In tal caso, la Convenzione cessera' di avere efficacia con riferimento ai redditi o agli utili imponibili relativi all'anno o al periodo contabile d'imposta che inizia il, o successivamente al 1 gennaio dell'anno solare immediatamente successivo a quello in cui la notifica e' stata fatta.
[2]IN FEDE DI CIO' i sottoindicati, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato la presente Convenzione.
[3]FATTA in duplice esemplare a Bangkok il 22 dicembre 1977 nelle lingue inglese, italiana e thailandese, avendo tutti i testi uguale valore e prevalendo il testo inglese in caso di dubbio.
[4]Per il Governo della Thailandia Wonge POLNIKORN Vice Ministro degli affari esteri Per il Governo dell'Italia Mario PRUNAS Ambasciatore
Testo vigente dal 31 maggio 1980
