Art. 14 (Accordo)
'esportazione, l'importazione, la distribuzione e la gestione a fini commerciali di films dichiarati nazionali, non sono sottoposte ad alcuna limitazione nell'ambito della regolamentazione vigente in ciascuno dei Paesi. Il trasferimento degli utili derivanti dalla vendita e dalla gestione dei films in coproduzione deve essere effettuato conformemente con le disposizioni in vigore in ciascuno dei due Paesi.
Testo vigente dal 26 marzo 1994
