Art. 13 (Accordo)
Nell'ambito della legislazione vigente, la vendita, l'importazione, l'esportazione e la programmazione dei film dichiarati nazionali non saranno sottoposte a restrizione alcuna da ambo le Parti. Ciascun contraente facilitera' e incoraggera' nel proprio territorio la diffusione del film riconosciuto nazionale dall'altro Paese. I trasferimenti dei proventi derivanti dalla vendita e dallo sfruttamento dei film saranno effettuati in esecuzione delle norme del contratto di coproduzione, conformemente alla normativa vigente in ciascun Paese.
Testo vigente dal 26 novembre 1993
