Art. 12 (Trattato)
O b i e t t i v i Le Parti si impegnano a promuovere la cooperazione tecnica e scientifica attraverso lo scambio di scienziati e ricercatori, il rafforzamento della collaborazione fra le rispettive comunita' scientifiche, il trasferimento di tecnologie ed altre forme di collaborazione ritenute idonee.
Testo vigente dal 4 novembre 1999
