[1]Articolo (4)
[2]a. cooperazione fra le Parti si sviluppera' nelle seguenti forme: a. visite ufficiali e riunioni di lavoro. b. visite ufficiali e scambi di visite a navi da guerra, aerei da combattimento e unita'; c. scambio di esperienze militari; d. frequenza di corsi, addestramento militare e manovre; e. partecipazione ad altre attivita' ufficiali organizzate dalle Parti.
Testo vigente dal 18 gennaio 2010
