[1]1. Le spese sostenute per l'attuazione del presente Accordo sono a carico delle rispettive Parti Contraenti.
[2]2. Quando dar seguito ad una richiesta comporta spese elevate o insolite, le Amministrazioni doganali si accordano per stabilire i termini e le condizioni relative all'esecuzione della richiesta, nonche' le modalita' con cui tali spese saranno prese in carico.
Testo vigente dal 7 dicembre 2011
