[1]1. Le spese sostenute per l'attuazione del presente Accordo sono a carico delle rispettive Parti Contraenti.

[2]2. Quando dar seguito ad una richiesta comporta spese elevate o insolite, le Amministrazioni doganali si accordano per stabilire i termini e le condizioni relative all'esecuzione della richiesta, nonche' le modalita' con cui tali spese saranno prese in carico.

Testo vigente dal 7 dicembre 2011

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urn:nir:stato:legge:2011-11-15;204~accordo-art14 · fonte su Normattiva