[1]e scadenza 1. Il presente Accordo rimarra' in vigore per 10 anni a partire dalla data dello scambio degli strumenti di ratifica di cui all'articolo 13 e si proroghera' tacitamente per successivi periodi di 5 anni, salvo che una delle due Parti non lo abbia denunciato per iscritto almeno un anno prima della scadenza. 2. Per gli investimenti effettuati prima della data di scadenza di cui al precedente comma, le disposizioni degli Articoli da 1 a 12 rimarranno in vigore per ulteriori cinque anni a partire dalla data di scadenza del presente Accordo. In fede di che i sottoscritti, debitamente delegati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. Fatto in duplice copia a Roma il 21 febbraio 1990, in lingua italiana ed in lingua spagnola, ambedue i testi facenti ugualmente fede.

[2]Per il Governo della Per il Governo della Repubblica Italiana Repubblica Orientale dell'Uruguay

[3]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 26 marzo 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-03-08;205~accordo-art14 · fonte su Normattiva