• 1)Ogni governo elencato nell'allegato e ogni governo membro della conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo puo', fino al 30 giugno 1986, incluso, aderire alla presente convenzione, essendo inteso che il consiglio puo' concedere una o piu' proroghe di tale termine a qualsiasi governo che non abbia depositato il proprio strumento a quella data.
  • 2)Dopo il 30 giugno 1986, i governi di tutti gli Stati possono aderire alla presente convenzione alle condizioni che il consiglio riterra' appropriate. L'adesione si effettua mediante il deposito di uno strumento di adesione presso il depositario. Gli strumenti di adesione devono indicare che il governo accetta tutte le condizioni fissate dal consiglio.
  • 3)Quando e' fatta menzione, ai fini dell'applicazione della presente convenzione, dei membri elencati nell'allegato, ogni membro il cui governo ha aderito alla presente convenzione alle condizioni fissate dal consiglio conformemente al presente articolo si considerera' elencato nel suddetto allegato.

Testo vigente dal 3 giugno 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-05-08;208~art27 · fonte su Normattiva