ARTICOLO V Distribuzione dei contributi 1. I membri possono designare uno o piu' paesi beneficiari dei contributi da essi versati in conformita' della presente convenzione. 2. I membri possono concedere i loro contributi su base bilaterale o tramite organizzazioni intergovernative e/o organizzazioni non governative. 3. I membri prenderanno in attenta considerazione il vantaggio di far pervenire una proporzione maggiore del loro contributo attraverso circuiti multilaterali, in particolare attraverso il Programma alimentare mondiale.
Testo vigente dal 3 giugno 1989
