ARTICOLO XIX Applicazione provvisoria Ogni governo firmatario puo' depositare presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite una dichiarazione di applicazione provvisoria della presente convenzione. Il firmatario che depositi tale dichiarazione applica la presente convenzione provvisoriamente ed e' considerato provvisoriamente parte della stessa.
Testo vigente dal 3 giugno 1989
