Articolo XXV Notifica da parte del depositario Il segretario generale dell'Oganizzazione delle Nazioni Unite, nella sua qualita' di depositario, notifichera' a tutti i governi firmatari o aderenti ogni firma, ratifica, accettazione, approvazione, applicazione provvisoria della presente convenzione e ogni adesione alla convenzione stessa.
Testo vigente dal 24 novembre 1997
