Articolo XXV Notifica da parte del depositario Il segretario generale dell'Oganizzazione delle Nazioni Unite, nella sua qualita' di depositario, notifichera' a tutti i governi firmatari o aderenti ogni firma, ratifica, accettazione, approvazione, applicazione provvisoria della presente convenzione e ogni adesione alla convenzione stessa.

Testo vigente dal 24 novembre 1997

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