Art. 13 (Accordo)
' concessa ogni agevolazione per la circolazione ed il soggiorno del personale artistico e tecnico che collabora alla produzione di tali films nonche' per l'importazione e la gestione, in ciascun Paese, del materiale necessario alla realizzazione ed alla conduzione dei films in coproduzione (pellicole, materiale tecnico, costumi, elementi di scenografia, materiale pubblicitario, ecc.)
Testo vigente dal 26 marzo 1994
