[1]ACCORDO tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Belarus sulla cooperazione e la mutua assistenza amministrativa in materia doganale
[2]Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Belarus, di seguito denominati Parti Contraenti, Considerando che le infrazioni alla legislazione doganale pregiudicano i loro rispettivi interessi economici, commerciali, fiscali, sociali, culturali, industriali ed agricoli; Convinti che la lotta contro le infrazioni doganali puo' essere resa piu' efficace dalla stretta cooperazione tra le loro Amministrazioni doganali; Considerando l'importanza di assicurare l'esatta determinazione dei diritti e delle altre tasse all'importazione o all'esportazione e la corretta applicazione delle misure di divieto, restrizione e controllo, quest'ultime comprendenti l'applicazione delle disposizioni legislative e regolamentari sulle merci contraffatte e sui marchi di fabbrica registrati; Riconoscendo che il traffico di stupefacenti e di sostanze psicotrope rappresenta un pericolo per la salute pubblica e per la societa'; Tenuto conto della Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope del 20 dicembre 1988; Tenuto conto dei pertinenti strumenti del Consiglio di Cooperazione Doganale, in particolare della Raccomandazione sulla mutua assistenza amministrativa del 5 dicembre del 1953; hanno convenuto quanto segue:
[3]Articolo 1 Definizioni
[4]Ai fini del presente Accordo si intende per:
- a)"legislazione doganale", l'insieme delle disposizioni legislative e regolamentari applicate dalle Amministrazioni doganali che regolano l'importazione, l'esportazione e il transito delle merci, compresi i mezzi di pagamento nonche' tutti gli altri regimi doganali sotto i quali le merci possono essere collocate, quelle concernenti sia i dazi doganali, le imposte e gli altri diritti che le misure di divieto, restrizione e controllo, e quelle concernenti il traffico illecito di stupefacenti e di altre merci;
- b)"Amministrazioni doganali",. l'Amministrazione doganale Italiana, ivi compresa la Guardia di Finanza competente per l'applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo a) di questo Articolo, per la Repubblica Italiana e il Comitato Doganale di Stato, per la Repubblica di Belarus;
- c)"infrazioni doganali", ogni violazione o tentativo di violazione della legislazione doganale;
- d)"dazi, tasse e oneri doganali", i dazi doganali all'importazione e all'esportazione e tutti gli altri diritti, imposte od oneri, riscossi all'importazione, all'esportazione o al transito delle merci ivi compresi, per la Repubblica italiana, i dazi e le tasse istituiti dai competenti organi dell'Unione Europea;
- e)"persona" ogni persona fisica o giuridica;
- f)"dati personali", ogni informazione riferita ad una persona fisica identificata o identificabile;
- g)"stupefacenti e sostanze psicotrope", tutti i prodotti elencati nella Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope del 20 dicembre 1988;
- h)"consegna controllata", il metodo che consente il passaggio sul territorio dello Stato di ciascuna Parte Contraente di merci conosciute o sospettate di traffico illecito sotto la supervisione delle Autorita' competenti delle Parti Contraenti, allo scopo di identificare le persone coinvolte nell'infrazione.
Testo vigente dal 13 dicembre 2010
