[1]d'applicazione dell'assistenza

[2]1. Le Amministrazioni doganali si forniscono reciprocamente, su domanda o di propria iniziativa, le informazioni e i documenti che possono contribuire ad assicurare la corretta applicazione della legislazione doganale e la prevenzione, l'investigazione e la repressione delle infrazioni doganali. 2. Ciascuna Amministrazione doganale, quando procede ad una indagine per conto di un'altra Amministrazione doganale, si comporta come se operasse per conto proprio o su richiesta di un'altra autorita' nazionale.

Testo vigente dal 13 dicembre 2010

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urn:nir:stato:legge:2010-11-19;208~accordo-art3 · fonte su Normattiva