articoli 1, 2 e 3 non si applicano alle misure che determinano quali siano i paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso di un visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri, ne' a misure relative all'instaurazione di un modello uniforme per i visti.

Testo vigente dal 6 luglio 1998

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