1. Qualora una delle Parti Contraenti o un suo organismo preposto abbia versato un risarcimento per un investimento effettuato nel territorio dell'altra Parte Contraente, quest'ultima riconoscera' la cessione, per legge o per transazione legale, di tutti i diritti e di tutte le pretese della Parte risarcita alla Parte Contraente o all'organismo preposto in questione e riconoscera' che la Parte Contraente o l'organismo preposto hanno facolta' di esercitare tali diritti o di rivendicare tali pretese per surrogazione, negli stessi termini della Parte risarcita. 2. La Parte Contraente o il suo organismo preposto, di cui sopra, ha diritto in ogni circostanza allo stesso trattamento in quanto a diritti e pretese acquisiti per cessione e ad ogni importo versato per effetto di tali diritti e pretese, come ne aveva diritto la Parte risarcita, in virtu' del presente Accordo, nei confronti dell'investimento in questione e dei redditi da esso derivanti. 3. Qualsiasi importo ricevuto in valuta non convertibile dalla Parte Contraente o dal suo organismo preposto per effetto dei diritti o delle pretese acquisiti, sara' liberamente a disposizione di detta Parte Contraente ai fini di coprire eventuali costi sostenuti nel territorio dell'altra Parte Contraente.

Testo vigente dal 13 febbraio 2003

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2003-01-15;21~accordo-art10 · fonte su Normattiva