Qualora una Parte Contraente effettui un pagamento ad uno dei suoi investitori sulla base di una garanzia da essa assunta rispetto ad un investimento nel territorio dell'altra Parte Contraente, quest'ultima riconoscera', fermi restando i diritti della prima Parte Contraente ai sensi dell'articolo 11, la cessione, in conformita' con una legge o una transazione legale, dei diritti di tale cittadino o societa' alla prima Parte Contraente. Quest'ultima riconoscera' anche la surroga della prima Parte Contraente rispetto a tali diritti che quella Parte Contraente potra' far valere nella stessa misura del precedente titolare. Riguardo ai trasferimenti dei pagamenti effettuati in virtu' di tali diritti ceduti, si applicheranno gli articoli 4 e 5, come pure l'articolo 6.

Testo vigente dal 11 aprile 2008

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urn:nir:stato:legge:2008-03-18;70~accordo-art7 · fonte su Normattiva