ARTICOLO XVI Le Parti si impegnano a facilitare ed appoggiare programmi di cooperazione tra organismi dello Stato e Enti di ricerca dei due Paesi, sia a livello bilaterale, sia in collaborazione con Istituzioni scientifiche internazionali.

Testo vigente dal 1 giugno 1995

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1995-05-12;212~accordo-artxvi · fonte su Normattiva