ARTICOLO VIII 1. Le Parti si impegnano a sostenere e promuovere forme di collaborazione ed attivita' nella scienza e nella tecnologia, cosi' come in progetti comuni di' ricerca e sviluppo. 2. A tale scopo le Parti ribadiscono l'importanza che trovino piena applicazione gli strumenti giuridici sottoscritti da entrambe le Parti in materia, in particolare l'Accordo di Cooperazione Scientifica e Tecnologica firmato a Caracas il 1° aprile 1987.

Testo vigente dal 22 gennaio 2004

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urn:nir:stato:legge:2004-01-10;8~accordo-artviii · fonte su Normattiva