ARTICOLO XVII Le due Parti concluderanno, nel piu' breve tempo possibile, i negoziati per la firma di un accordo culturale che preveda, tra gli altri aspetti, una migliore diffusione della cultura tra i due Paesi e della lingua italiana in Venezuela, cosi' come la promozione e la realizzazione di eventi culturali, storici e artistici, che dovranno essere oggetto di consultazioni periodiche per via diplomatica al fine di concordare concrete iniziative. Nell'ambito di accordi specifici, la Parte italiana definira' gli strumenti medianti i quali i laureati ed i ricercatori venezuelani possano frequentare istituzioni accademiche e scientifiche italiane, nonche' corsi di specializzazione e perfezionamento stabiliti di comune accordo, tenendo conto delle priorita' di sviluppo del Venezuela. Tali intese definiranno in primo luogo le modalita' di finanziamento ed i relativi meccanismi.

Testo vigente dal 1 giugno 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-05-12;212~accordo-artxvii · fonte su Normattiva