[1]Campi della cooperazione

[2]1. Le Parti convengono di attuare forme di cooperazione nei seguenti settori: a. politica di sicurezza e difesa; b. operazioni umanitarie e di mantenimento della pace; c. sicurezza e controllo degli armamenti nel rispetto dei trattati internazionali in materia di difesa; d. organizzazione delle Forze Armate, struttura ed equipaggiamento dei reparti militari, gestione del personale; e. formazione ed addestramento; f. questioni relative alla polizia militare; g. questioni relative all'ambiente ed all'inquinamento causato da installazioni militari; h. industria della Difesa; i. politica degli approvvigionamenti subordinata ai rispettivi Ministeri della Difesa; j. logistica per la Difesa; k. medicina, sport, storia militare e diritto. 2. La cooperazione militare potra' includere altri settori oltre a quelli elencati. Le Parti potranno esaminare nuove aree di cooperazione di reciproco interesse.

Testo vigente dal 26 aprile 2016

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2016-04-04;52~allegato-1-art3 · fonte su Normattiva