' dei trasferimenti 1. I trasferimenti menzionati agli Articoli 4, 5, 6 e 7 verranno effettuati senza indebito ritardo successivamente all'adempimento degli obblighi fiscali e comunque entro sei mesi. Tali trasferimenti saranno effettuati nella valuta convertibile che concordino le Parti interessate, secondo il tasso di cambio applicabile alle quotazioni del mercato di New York due giorni utili precedenti la richiesta di trasferimento. 2. Gli obblighi fiscali di cui al comma precedente, si intendono assolti quando sia stato adempiuto da parte dell'investitore il procedimento previsto dalla legge della Parte Contraente sul cui territorio e' stato effettuato l'investimento.

Testo vigente dal 1 giugno 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-05-12;214~accordo-art8 · fonte su Normattiva