[1]Articolo X
[2]1. Nell'ambito del proprio territorio, ogni Governo provvedera' a che, in caso di costruzione o di modificazione d'opere artificiali, come strade, impianti permanenti di pesca, o d'irrigazione, ponti, edifici, lavori idraulici, ecc. sullo stretto di Lavena o sul tratto internazionale della Tresa, siano prese le misure necessarie per impedire che la regolazione sia ostacolata o compromessa e che la riva appartenente all'altro Stato ne risulti danneggiata. 2. A tale scopo i progetti saranno sottoposti alle competenti autorita' che sentiranno il parere della commissione di sorveglianza.
Testo vigente dal 31 gennaio 1958
