Durante il periodo di esercizio, il controllo sara' esercitato nelle condizioni previste dagli atti di concessione. Ogni Governo concedera' ogni facilitazione affinche' i funzionari dell'altro Stato, incaricati di tale controllo, nonche' il personale del concessionario possano svolgere il loro compito. I nomi dei funzionari saranno comunicati reciprocamente.
Testo vigente dal 31 marzo 1958
