Durante il periodo di esercizio, il controllo sara' esercitato nelle condizioni previste dagli atti di concessione. Ogni Governo concedera' ogni facilitazione affinche' i funzionari dell'altro Stato, incaricati di tale controllo, nonche' il personale del concessionario possano svolgere il loro compito. I nomi dei funzionari saranno comunicati reciprocamente.

Testo vigente dal 31 marzo 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-02-26;215~art17 · fonte del testo