Durante il periodo di costruzione i due Governi si riservano di costituire una Commissione di sorveglianza composta di quattro membri, di cui due saranno designati dal Governo svizzero e due dal Governo italiano. Detta Commissione controllera' l'esecuzione dei lavori e presentera' le proprie osservazioni sotto forma di rapporto alle competenti autorita' svizzere e italiane.
Testo vigente dal 31 marzo 1958
