Durante il periodo di costruzione i due Governi si riservano di costituire una Commissione di sorveglianza composta di quattro membri, di cui due saranno designati dal Governo svizzero e due dal Governo italiano. Detta Commissione controllera' l'esecuzione dei lavori e presentera' le proprie osservazioni sotto forma di rapporto alle competenti autorita' svizzere e italiane.

Testo vigente dal 31 marzo 1958

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1958-02-26;215~art16 · fonte del testo