1. Le modalita' di applicazione della presente Convenzione sono stabilite di concerto tra le Amministrazioni doganali degli Stati contraenti. 2. Le predette Amministrazioni, inoltre, convengono di risolvere direttamente i problemi che si presentano nella pratica applicazione della Convenzione. 3. A tal fine possono incontrarsi in apposite riunioni.
Testo vigente dal 1 giugno 1995
