1. Le modalita' di applicazione della presente Convenzione sono stabilite di concerto tra le Amministrazioni doganali degli Stati contraenti. 2. Le predette Amministrazioni, inoltre, convengono di risolvere direttamente i problemi che si presentano nella pratica applicazione della Convenzione. 3. A tal fine possono incontrarsi in apposite riunioni.

Testo vigente dal 1 giugno 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-05-12;215~convenzione-art16 · fonte su Normattiva