[1]Accordo sullo scambio di "stagiaires" fra la Repubblica italiana e la Repubblica Austriaca

[2]Il GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA e il GOVERNO DELLA REPUBBLICA AUSTRIACA, nell'intento di approfondire la collaborazione in campo sociale e partendo dalla considerazione dei vantaggi derivanti dal promuovere lo scambio di "stagiaires" fra i rispettivi Paesi ai fini del perfezionamento linguistico e professionale, hanno convenuto quanto segue:

[3]Art. 1

  • 1)Il presente Accordo si applica agli "stagiaires".
  • 2)Ai sensi del comma 1) sono considerati "stagiaires" quei cittadini degli Stati contraenti che si recano nel territorio dell'altro Stato contraente, al fine di perfezionare le proprie conoscenze linguistiche o professionali, occupandosi presso una ditta.
  • 3)In linea di principio, gli "stagiaires" non dovranno essere di eta' inferiore ai 18 anni, ne' superiore ai 30.

Testo vigente dal 31 marzo 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-03-13;216~art1 · fonte del testo