• 1)Alle condizioni stabilite negli articoli seguenti gli "stagiaires" sono autorizzati a stabilire un rapporto di lavoro, salve restando, tuttavia, le disposizioni di legge o amministrative che disciplinano l'occupazione di stranieri in determinate professioni.
  • 2)L'ammissione degli "stagiaires" prescinde in generale dalla situazione del mercato del lavoro esistente nelle categorie professionali interessate; le supreme autorita' amministrative degli Stati contraenti possono tuttavia concordare l'esclusione di professioni e territori determinati dall'applicazione dell'Accordo.
  • 3)Qualora per i lavoratori stranieri sia richiesta un'autorizzazione delle autorita' competenti per l'assunzione di un occupazione, detta autorizzazione non e' necessaria nel caso degli "stagiaires".

Testo vigente dal 31 marzo 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-03-13;216~art2 · fonte del testo