• 1)Al fine di conseguire gli scopi stabiliti dal presente Accordo e di agevolare il piu' possibile le persone che aspirano a trovare un posto di lavoro come "stagiaire", ma che non sono in grado di trovarlo da se', gli Stati contraenti si impegnano a promuovere e facilitare lo scambio di "stagiaires" con tutte le misure ritenute opportune e con la partecipazione delle organizzazioni interessate.
  • 2)Le autorita' competenti degli Stati contraenti faranno il possibile per garantire l'evasione delle domande nel piu' breve termine. Esse si adopereranno inoltre per eliminare - con la massima sollecitudine - le difficolta' che possano esistere per l'ingresso, il soggiorno o l'uscita degli "stagiaires"; le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano tuttavia l'obbligo degli "stagiaires" di osservare le disposizioni vigenti nel territorio degli Stati contraenti, relative all'ingresso, al soggiorno e all'uscita di cittadini di Stati stranieri.

Testo vigente dal 31 marzo 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-03-13;216~art9 · fonte del testo