Gli Stati contraenti converranno i particolari relativi alle misure necessarie all'attuazione del presente Accordo che richiedano un comune accordo. Essi si informano reciprocamente in merito alle variazioni nelle disposizioni interne che si riferiscono a settori interessanti il presente Accordo e regoleranno le eventuali difficolta' che si verificassero nell'interpretazione o applicazione del presente Accordo mediante trattative dirette.
Testo vigente dal 31 marzo 1958
