Gli Stati contraenti converranno i particolari relativi alle misure necessarie all'attuazione del presente Accordo che richiedano un comune accordo. Essi si informano reciprocamente in merito alle variazioni nelle disposizioni interne che si riferiscono a settori interessanti il presente Accordo e regoleranno le eventuali difficolta' che si verificassero nell'interpretazione o applicazione del presente Accordo mediante trattative dirette.

Testo vigente dal 31 marzo 1958

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1958-03-13;216~art11 · fonte del testo