- 1)Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui sara' avvenuto lo scambio delle ratifiche ed e' valevole fino al 31 dicembre dell'anno in cui esso e' entrato in vigore.
- 2)L'Accordo si considera rinnovato tacitamente per un anno solare a meno che uno dei due Stati contraenti non lo denunci per iscritto prima del 1° luglio per fine anno.
- 3)In caso di denuncia le ammissioni gia' accordate ai termini del presente Accordo restano valide per il periodo di tempo stabilito.
- 4)Come contingente per il resto dell'anno in cui l'Accordo e' stato firmato, si considera la quota del contingente stabilito al comma 1) dell'art. 3, corrispondente al periodo che va dall'entrata in vigore dell'Accordo fino alla fine dell'anno. Fatto a Roma, il 12 luglio 1956, in duplice esemplare in lingua italiana e tedesca i due testi essendo egualmente autentici. In fede di che i sottoscritti hanno apposto al presente Accordo le loro firme ed i loro sigilli. Per la Repubblica Austriaca MAX LOWENTHAL Per la Repubblica italiana DINO DEL BO
[2]Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
[3]Il Ministro per gli affari esteri PELLA
Testo vigente dal 31 marzo 1958
