Gli "stagiaires" potranno essere ammessi solamente se i datori di lavoro che desiderano impiegarli si impegnano ad occuparli alle stesse condizioni di lavoro e salariali che per analoghi rapporti di lavoro concernenti i cittadini del Paese vigono presso le imprese in cui si intende occupare gli "stagiaires".

Testo vigente dal 31 marzo 1958

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1958-03-13;216~art6 · fonte del testo