Gli "stagiaires" potranno essere ammessi solamente se i datori di lavoro che desiderano impiegarli si impegnano ad occuparli alle stesse condizioni di lavoro e salariali che per analoghi rapporti di lavoro concernenti i cittadini del Paese vigono presso le imprese in cui si intende occupare gli "stagiaires".
Testo vigente dal 31 marzo 1958
