Se il Consiglio conclude, conformemente alle disposizioni dell'articolo 59, paragrafo 3, che un membro si trova in infrazione degli obblighi derivanti dal presente accordo e se decide inoltre che questa infrazione ostacola seriamente il funzionamento dell'accordo, puo', con votazione speciale, espellere il membro in questione dall'Organizzazione. Il Consiglio notifica immediatamente l'espulsione al depositario. Novanta giorni dopo la data della decisione del Consiglio il membro cessa di appartenere all'Organizzazione.

Testo vigente dal 27 giugno 1983

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urn:nir:stato:legge:1983-05-02;307~art69 · fonte su Normattiva