1. Alle condizioni e secondo la procedura fissata dal Consiglio, che delibera conformemente alle disposizioni procedurali dell'articolo 6, paragrafo 2 della Convenzione entro il termine di un anno a decorrere dalla data dell'entrata in vigore della medesima, i membri del personale del Centro sono soggetti a favore del medesimo, entro i limiti previsti dal presente protocollo, ad un'imposta sugli stipendi, salari ed emolumenti erogati dal Centro stesso. A decorrere dalla data in cui questa imposta sara' applicata, detti stipendi, salari ed emolumenti saranno esenti da imposte nazionali sul reddito; gli Stati membri si riservano la possibilita' di tener conto di detti stipendi, salari ed emolumenti per il calcolo dell'ammontare dell'imposta sui redditi provenienti da altre fonti. 2. Il paragrafo 1 non si applica alle pensioni e prestazioni simili erogate dal Centro.
Testo vigente dal 23 maggio 1977
