1. Il Centro puo' ricevere e detenere qualsiasi fondo o divisa. Esso puo' disporne liberamente per l'esercizio delle sue attivita' ufficiali e tenere conti in qualsivoglia moneta nella misura necessaria a far fronte ai suoi impegni. 2. Nell'ambito delle sue attivita' ufficiali e salvo il disposto del paragrafo 1, il Centro puo' altresi' ricevere e detenere valori mobiliari e disporne, fatte salve le disposizioni in materia di regolamentazione dei cambi eventualmente applicabili alle altre organizzazioni intergovernative nello Stato membro interessato.
Testo vigente dal 23 maggio 1977
