di Licenze e Certificati 1. Certificati di aeronavigabilita', brevetti di attitudine e licenze rilasciati o convalidati da entrambe le Parti Contraenti dovranno, durante il periodo della loro validita', nel limite delle disposizioni del paragrafo 2. del presente Articolo, essere riconosciuti come validi dall'altra Parte Contraente. 2. Ciascuna Parte Contraente si riserva il diritto di rifiutare di riconoscere come validi, agli scopi del volo sopra il suo territorio, i certificati di aeronavigabilita', brevetti di attitudine o licenze concessi o convalidati per i propri cittadini dall'altra Parte Contraente o da un terzo Stato.

Testo vigente dal 5 luglio 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-06-07;217~accordo-art10 · fonte su Normattiva