di licenze e di certificati 1. I certificati di navigabilita' aerea, i certificati di capacita' o le licenze accordate o convalidate da una Parte contraente saranno, durante il periodo della loro validita', con riserva delle disposizioni del paragrafo 2 del presente Articolo, riconosciute valide dall'altra Parte contraente. 2. Ciascuna Parte contraente si riserva il diritto di rifiutare di riconoscere come validi ai fini del volo sopra il suo territorio i certificati di navigabilita' aerea, i certificati di capacita' o le licenze concesse o convalidate a favore dei suoi concittadini dall'altra Parte contraente o da uno Stato terzo.

Testo vigente dal 17 marzo 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-03-02;46~accordo-art10 · fonte su Normattiva