di licenze e certificati 1. I certificati di navigabilita', i brevetti di attitudine e le licenze rilasciati o convalidati da una Parte Contraente durante il periodo di validita', conformemente alle disposizioni del paragrafo 2. del presente Articolo, saranno riconosciuti come validi dall'altra Parte Contraente. 2. Ciascuna Parte Contraente si riserva il diritto di rifiutare di riconoscere come validi, agli scopi del volo sul proprio territorio, i certificati di navigabilita', i brevetti di attitudine o le licenze concessi o convalidati per i propri cittadini dall'altra Parte Contraente o da uno Stato terzo.

Testo vigente dal 29 novembre 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-11-10;409~accordo-art10 · fonte su Normattiva