di licenze e certificati 1. I certificati di navigabilita', i certificati di idoneita' e le licenze rilasciati o resi validi da una delle Parti Contraenti, dovranno essere riconosciuti durante il loro periodo di validita', in conformita' alle disposizioni del Comma 2 del presente Articolo, come validi dall'altra Parte Contraente. 2. Ognuna delle Parti Contraenti si riserva il diritto di rifiutare di riconoscere come validi, ai fini del volo sul proprio territorio, i certificati di navigabilita' aerea, certificati di idoneita' e le licenze che l'altra Parte Contraente o uno Stato terzo dovesse rilasciare o rendere validi per i propri cittadini.

Testo vigente dal 10 febbraio 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-01-19;17~accordo-art10 · fonte su Normattiva