Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75

Art. 10 — Contributi e finanziamenti per la riparazione

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Per la riparazione di immobili non irrimediabilmente danneggiati dal sisma e destinati ad uso di abitazione, ivi compresi quelli rurali, e' assegnato ai soggetti che risultavano titolari del diritto di proprieta' alla data del sisma:

  • a)limitatamente ad una sola unita' immobiliare, un contributo in conto capitale pari all'intera spesa necessaria per le opere di riparazione, quale risultante da progetti esecutivi approvati e comunque nei limiti di quanto disposto dai successivi commi;
  • b)per le unita' immobiliari appartenenti allo stesso proprietario, oltre quella di cui alla precedente lettera a), un contributo in conto capitale pari al 30 per cento della spesa necessaria per le relative opere, quale risultante dai progetti esecutivi approvati e comunque nei limiti di quanto disposto dai successivi commi, nonche', sul 45 per cento della residua spesa, un contributo pluriennale costante pari all'8 per cento annuo per la durata del mutuo a tal fine contratto fino ad un massimo di 20 anni. I contributi di cui al precedente comma sono assegnati nei limiti massimi di spesa di lire 80 mila al metro cubo e di lire 40 milioni per tutte le opere necessarie alla riparazione dell'unita' immobiliare, compresi i lavori di adeguamento antisismico ovvero indispensabili per conseguire livelli di funzionalita' adeguati. ((Dall'importo del contributo, determinato ai sensi del comma precedente, va detratto l'importo del contributo gia' disposto ai sensi dell'articolo 3, primo comma, lettera d) ed e), del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 874, con esclusione delle aliquote di importo relative ad opere provvisionali. Sono ammesse a contributo in conto capitale, fino all'intero ammontare, le opere di riparazione delle pertinenze agricole adibite a ricovero del bestiame, degli attrezzi e a fienile. Ai coltivatori diretti e' assegnato il contributo pari all'intera spesa necessaria per la riparazione, nei limiti di quanto disposto dai commi precedenti, sia per l'abitazione rurale sia per una sola unita' immobiliare sita nel centro abitato e non abitata da persona diversa dal proprietario alla data del 23 novembre 1980)). I contributi di cui sopra sono aggiornati con la procedura di cui all'articolo 2, secondo comma, n. 1), della legge 5 agosto 1978, n. 457, e all'articolo 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25. Il Ministro dei lavori pubblici definisce con proprio decreto la normativa tecnica per le riparazioni e il rafforzamento degli edifici danneggiati dal sisma. Sulla base della stessa normativa il Ministro dei lavori pubblici definira' il limite di convenienza per gli interventi di riparazione e conseguentemente potranno essere riconosciute agli aventi diritto anche le spese necessarie alla demolizione del vecchio edificio. Gli aventi diritto al contributo di cui al precedente primo comma, lettera a), possono rinunciarvi, delegando al comune o ad altri enti pubblici la progettazione, esecuzione e gestione dei lavori.

Testo in vigore dal 12 agosto 1981 al 1 maggio 1982

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urn:nir:stato:legge:1981-05-14;219~art10 · fonte su Normattiva