Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75

Art. 32 — Aree da destinare agli impianti industriali

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Le Regioni Basilicata e Campania, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, per incentivare gli insediamenti industriali di media e piccola dimensione nonche' quelli commerciali di ambito sovracomunale, individuano le aree a tal fine destinate. L'individuazione di tali aree e' effettuata, su proposta delle comunita' montane interessate, con riferimento alle zone disastrate, in coerenza con gli indirizzi di assetto territoriale della Regione e con lo obiettivo di assicurare l'occupazione degli abitanti di tali zone. Per la progettazione ed attuazione di tutte le opere necessarie all'insediamento e ai servizi di impianti industriali, le comunita' montane interessate provvedono con il fondo di cui all'articolo 3. In tali aree le iniziative dirette alla realizzazione di nuovi stabilimenti industriali con investimenti fino a 20 miliardi e le cui domande siano presentate entro il 30 giugno 1982 agli istituti di credito a medio termine sono ammesse alle sole agevolazioni finanziarie previste dal precedente articolo 21. Le agevolazioni sono concesse dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa istruttoria tecnica degli istituti abilitati all'esercizio del credito industriale a medio e lungo termine. Le domande devono indicare il termine entro il quale le iniziative saranno realizzate. Trascorso detto termine, per ragioni non dipendenti da forza maggiore e ove l'opera non abbia raggiunto il 90 per cento della sua realizzazione, sara' pronunciata la decadenza dei benefici concessi previa diffida all'interessato. 15

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 26 gennaio 1987, n. 8, convertito con modificazioni dalla L. 27 marzo 1987, n. 120

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Il D.L. 26 gennaio 1987, n. 8, convertito con modificazioni dalla L. 27 marzo 1987, n. 120, ha disposto (con l'art. 8 comma 2) che le domande presentate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, al Ministro delegato per l'attuazione degli articoli 21 e 32 della medesima legge, a pena di decadenza, entro il 30 giugno 1987.

Testo in vigore dal 28 marzo 1987 al 26 giugno 2012

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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