Art. 55 — Piani urbanistici dei comuni danneggiati dal terremoto
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Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 28 e 29 si applicano anche agli altri comuni danneggiati dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981, anche se non sono obbligati all'adozione di uno dei piani di cui al predetto articolo 28. Le spese per l'elaborazione dei piani di cui al presente articolo sono a carico del fondo di cui al precedente articolo 3.
Testo in vigore dal 18 maggio 1981 al 1 maggio 1982
