Le domande, gli atti, i provvedimenti, i contratti, comunque relativi all'attuazione delle leggi per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone colpite dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981 e qualsiasi documentazione diretta a conseguirne i benefici sono esenti dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali e dalle tasse di concessione governativa, nonche' dagli emolumenti ipotecari di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 635, e dai tributi speciali di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648. 16 E' fatta salva l'imposta di bollo sulle cambiali e sui titoli di credito.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

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Il D.L. 20 novembre 1987, n. 474, convertito con modificazioni dalla L. 21 gennaio 1988, n. 12 ha disposto (con l'art. 8 comma 1) che "la disposizione dell'articolo 73, primo comma, della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, deve intendersi riferita anche: a) a tutti gli atti di cessione, permuta o assegnazione in proprieta', effettuati in applicazione degli strumenti urbanistici previsti nell'articolo 28, secondo comma, della citata legge n. 219 del 1981 e a tutti gli atti di acquisto previsti dall'articolo 9, ottavo comma, della stessa legge, dall'articolo 6 della legge 18 aprile 1984, n. 80, come modificato dall'articolo 5 del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1986, n. 119, e dall'articolo 3, comma 2; b) agli atti di scioglimento delle comunioni, agli atti di trasferimento di suoli, compresi nelle aree individuate ai sensi dell'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, e a tutti gli altri atti comunque relativi all'attuazione della citata legge n. 219 del 1981, anche se nella stessa non espressamente previsti.

Testo in vigore dal 22 novembre 1987 al 1 gennaio 2027

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urn:nir:stato:legge:1981-05-14;219~art73 · fonte su Normattiva